IL CERTIFICATO MEDICONELLE ATTIVITA’ SPORTIVEREGIONE LAZIO - CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1997 e pubblicata nel B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997 Medicina dello Sport e Tutela Sanitaria delle attività sportive CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO A NORMA DI LEGGE NELL’INTESTAZIONE DEVE COMPARIRE OBBLIGATORIAMENTE LA SPECIALIZZAZIONE “MEDICINA DELLO SPORT” relativo al medico E’ OBBLIGATORIA LA SPECIFICA
“CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA” NON E’ VALIDA LA DICITURA GENERICA “CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO” NEL CERTIFICATO NON DEVONO ASSOLUTAMENTE COMPARIRE DATI PERSONALI AD ECCEZIONE DEI DATI ANAGRAFICI (VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULLA PRIVACY) SE IL CERTIFICATO E’ STATO REDATTO PRESSO LA ASL, DEVE ESSERE RIPORTATO:
Nome del medico visitatore Timbro con numero della Asl regionale Localizzazione del Servizio (es. ASL Locale Roma E–Medicina dello Sport) Firma del Medico Visitatore con Timbro della Asl
ART. 1 (Finalità) La Regione Lazio, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, provvede alla promozione della tutela sanitaria delle attività sportive, alla promozione degli interventi relativi alla medicina dello sport, nonché alla promozione ed alla diffusione dell’educazione sanitaria relativa alla pratica dell’attività motoria e sportiva quale strumento di idoneo sviluppo psicofisico e di miglioramento dello stato della salute.
ART.2 (Attività sportive) Le attività sportive possono essere agonistiche e non agonistiche. Sono attività sportive agonistiche quelle contraddistinte da aspetto competitivo e da prestazioni sportive di elevato livello, praticate in modo continuativo e sistematico ed organizzate esclusivamente nelle forme stabilite dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Sono attività sportive non agonistiche quelle contraddistinte da un impegno competitivo non tendente al conseguimento di un elevato livello, praticate nelle forme organizzate dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello comunale, provinciale e regionale.
ART. 3 (Destinatari) Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti: ai cittadini residenti nella Regione per la promozione dell’educazione sanitaria relativa all’attività motoria e sportiva; agli alunni che nell’ambito scolastico di ogni livello e grado svolgono attività motoria o sportiva; a coloro che praticano o intendono praticare in forma organizzata attività sportive non agonistiche a carattere motorio formativo o attività fisico-ricreativa; a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica, nonché ai partecipanti ai giochi della gioventù; al personale tecnico-sportivo ed agli ufficiali di gara.
LEGGE ITALIANA (D.M. 18/2/1982; D.M. 28/2/1983; Circolare 18/3/1996) Impone a chiunque si appresti ad iniziare un'attività sportiva di sottoporsi ad una visita di idoneità, distinguendo tra quella prevista per l'attività agonistica e quella per l'attività non agonistica. E' bene quindi diffidare dei centri sportivi che non richiedono il certificato di Idoneità. |